Disciplina della
coltivazione, raccolta e commercio delle piante
officinali Legge 6 gennaio 1931 n.99
Art.1
Chiunque
raccoglie piante officinali deve ottenere la carta
di autorizzazione; chi utilizza altresì dette piante
deve conseguire il diploma di erborista. Per piante
officinali si intendono le piante medicinali
aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco che
sarà approvato con regio decreto, su proposta del
Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto
con quello per le corporazioni, udita la commissione
consultiva di cui all'art.10 della presente legge.